Chi cerca informazioni sulla divisa della Polizia di Stato di solito ha due domande in testa: come è fatta e che cosa comporta per chi si presenta a un concorso. La seconda pesa molto più della prima, perché un tatuaggio nel punto sbagliato può chiudere la selezione prima ancora delle prove.
Questa pagina mette in ordine ciò che risulta effettivamente verificato nelle fonti ufficiali: il valore istituzionale dell’uniforme, la norma che ne fissa le caratteristiche, il criterio sui tatuaggi e il livello di dettaglio delle specifiche tecniche. Dove le fonti non permettono di affermare qualcosa, viene detto in modo esplicito, con il rinvio al regolamento vigente. È un approccio meno spettacolare di un elenco di capi e colori, ma è l’unico utile a chi deve prendere decisioni concrete.
L’uniforme come segno di appartenenza a un’amministrazione civile

L’uniforme non è solo un insieme di capi. È un segno visibile di appartenenza: chi la indossa rappresenta l’ente per cui opera, e questo vale in servizio come nella rappresentanza istituzionale.
Nel caso specifico, l’uniforme sottolinea la natura dell’istituzione. La Polizia di Stato è un’amministrazione civile ad ordinamento speciale, come stabilito dall’art. 3 della legge n. 121/1981. Non è un dettaglio formale: è l’elemento che distingue questa amministrazione civile da forze e corpi con una diversa natura giuridica.
Da qui deriva anche il significato pratico della divisa. Oltre all’aspetto estetico, comunica la funzione civile che il personale è chiamato a svolgere. Chi si prepara a un concorso dovrebbe partire da questo punto, perché molte regole sull’aspetto e sul decoro discendono proprio dall’immagine dell’amministrazione civile che l’uniforme rappresenta.
Le fonti ufficiali descrivono l’uniforme anche come uno strumento professionale, non soltanto come un simbolo. Rimane però un confine netto: il significato è documentato, la descrizione puntuale dei capi no.
Divisa o uniforme: che cosa dicono davvero le fonti
Le pagine istituzionali usano entrambi i termini, «divisa» e «uniforme», per indicare lo stesso concetto di abbigliamento istituzionale e di appartenenza. Non viene però fissata una distinzione normativa autonoma tra le due parole.
Significa che non esiste, nel materiale ufficiale consultabile, una denominazione unica valida per ogni situazione. Espressioni molto diffuse online come Divisa Ordinaria, Divisa Operativa, Divisa da Cerimonia o Divisa Storica circolano ovunque, ma la loro configurazione aggiornata va confermata sul regolamento vigente, non ricavata da elenchi di seconda mano.
Per un candidato la conseguenza è semplice: quando un bando o una comunicazione ufficiale usa una denominazione precisa, quella fa fede. Le ricostruzioni non verificate, anche se dettagliate, non hanno valore.

Chi stabilisce le caratteristiche della divisa
Il riferimento di base è la legge 1° aprile 1981 n. 121, che all’art. 30, comma 2 prevede che il Ministro dell’Interno determini con proprio decreto le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato, oltre ai criteri generali sull’obbligo e sulle modalità d’uso.
Esiste poi un limite altrettanto rilevante sul piano disciplinare: l’art. 5, comma 2, lett. A) del d.m. 4 ottobre 2005 vieta di indossare materiale, equipaggiamento e oggetti non forniti dall’amministrazione. Non è un’indicazione su dove reperire capi o accessori, ma un vincolo di uniformità che riguarda tutto il personale.
Tra i documenti richiamati dalle pagine ufficiali della Polizia di Stato compare inoltre il decreto del Capo della Polizia del 10 luglio 2019, con una versione modificata il 17 luglio 2019, accompagnato dalle tabelle relative alle divise in formato PDF. È il tipo di fonte da consultare direttamente quando serve una risposta certa su configurazioni, capi o modalità d’uso.
Divisa e tatuaggi: il criterio che esclude dal concorso
Questo è il punto che interessa di più chi partecipa a una selezione. Il criterio sui tatuaggi va citato come art. 18 comma 7 e funziona su due fronti distinti, entrambi autonomi.
Il primo riguarda la visibilità. Il candidato è escluso se i tatuaggi sono visibili, in tutto o in parte, quando indossa l’uniforme. Non conta l’intenzione né il significato del disegno: conta se si vedono con la divisa addosso.
Il secondo riguarda le caratteristiche del tatuaggio in sé. L’esclusione opera anche quando i tatuaggi, per sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti, indice di alterazioni della personalità oppure non conformi al decoro. Un tatuaggio coperto dall’uniforme, quindi, non è automaticamente irrilevante: se ricade in una di queste ipotesi può comunque comportare l’esclusione.
C’è un aspetto che genera molta confusione nei forum e nei gruppi di preparazione. La disposizione va citata come art. 18 comma 7, mentre l’atto normativo specifico che la contiene deve essere identificato sulla fonte ufficiale: non va attribuita genericamente al D.M. 168/2022. Chi prepara la domanda ha tutto l’interesse a verificare il testo applicabile al proprio bando, perché è quello a fare fede in sede di accertamento.
Vale anche una considerazione pratica. Poiché il criterio si misura sull’uniforme effettivamente indossata, la valutazione dipende dalla configurazione prevista dal regolamento vigente. È un motivo in più per non fidarsi di descrizioni approssimative dei capi trovate online.
Perché l’art. 63 del D.M. 168/2022 non si applica a tutti
Circola l’idea che esistano soglie visive precise, in centimetri o per zona del corpo, valide per qualunque candidato. Non è così.
Le soglie visive dell’art. 63 del D.M. 168/2022 valgono esclusivamente per la Banda musicale della Polizia di Stato. Non sono estendibili ad altre categorie o figure professionali, e usarle come parametro generale è un errore di metodo che può portare a conclusioni sbagliate sulla propria idoneità.
Chi concorre per la Banda musicale deve quindi verificare l’ambito dell’art. 63 del D.M. 168/2022 sulla fonte ufficiale. Tutti gli altri candidati devono ragionare sul criterio dell’art. 18 comma 7, senza trasporre soglie pensate per un contesto diverso. In caso di dubbio sui propri tatuaggi, il confronto va fatto sul bando e sull’atto richiamato, non su interpretazioni di terzi.
Stagioni, servizi e configurazioni: prima il regolamento vigente
Una delle domande più frequenti riguarda le differenze tra abbigliamento estivo e invernale, o tra configurazioni legate al tipo di servizio. Le fonti ufficiali raccolte non forniscono un elenco verificato di uniformi distinte per stagione o per servizio, né una data generale di entrata in vigore dell’abbigliamento stagionale.
Lo stesso vale per colori, tessuti, codici identificativi e capi in dotazione: prima di descriverli occorre controllare il regolamento vigente e le pagine ufficiali della Polizia di Stato. L’assenza di dettagli in questa pagina non è una lacuna casuale, ma la conseguenza della mancanza di riscontro in fonti ufficiali aggiornate.
Il rischio degli elenchi automatici è concreto. Una novità documentata in un contesto specifico, per esempio l’adozione di una divisa operativa estiva presso un singolo ufficio, non diventa una regola generale valida per tutta l’amministrazione civile. Trattarla come tale porta a informazioni sbagliate proprio nei momenti in cui l’accuratezza conta di più.
Un’ultima precisazione di perimetro. In determinate circostanze il personale opera senza indossare l’uniforme, agendo in borghese: si tratta di uno scenario operativo con regole proprie, trattato nella risorsa dedicata al poliziotto in borghese.
Dentro un capitolato: le specifiche tecniche della Divisa Operativa

Se le pagine divulgative dicono poco, la documentazione di fornitura dice moltissimo. Il capitolato pubblicato dalla Polizia di Stato per i pantaloni invernali della Divisa Operativa è un esempio del livello di dettaglio con cui l’amministrazione civile definisce i propri capi: composizione dei tessuti, prestazioni meccaniche, solidità del colore, misure per ogni taglia.
Le taglie non sono lasciate all’interpretazione del fornitore. Ogni misura è indicata in centimetri con una tolleranza di ±1%, distinta per corporatura attraverso le lunghezze C, R, L e XL.
Pantaloni Maschili: Misure (cm, tolleranza ±1%)
| TAGLIE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita (ad elastico teso) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Circonferenza bacino | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Metà larghezza ginocchio (misurata all’altezza del taglio posteriore) | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,9 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 |
| Metà larghezza fondo gamba | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 |
| Lunghezza totale esterno gamba (cintura compresa) C | 101,5 | 102 | 102,5 | 103 | 103,5 | 104 | 104,5 | 105 | 105,5 | 106 | 106,5 | 107 | 107,5 | 108 |
| Lunghezza totale esterno gamba (cintura compresa) R | 106,5 | 107 | 107,5 | 108 | 108,5 | 109 | 109,5 | 110 | 110,5 | 111 | 111,5 | 112 | 112,5 | 113 |
| Lunghezza totale esterno gamba (cintura compresa) L | 111,5 | 112 | 112,5 | 113 | 113,5 | 114 | 114,5 | 115 | 115,5 | 116 | 116,5 | 117 | 117,5 | 118 |
| Lunghezza totale esterno gamba (cintura compresa) XL | 116,5 | 117 | 117,5 | 118 | 118,5 | 119 | 119,5 | 120 | 120,5 | 121 | 121,5 | 122 | 122,5 | 123 |
| Lunghezza interno gamba C | 78 | |||||||||||||
| Lunghezza interno gamba R | 83 | |||||||||||||
| Lunghezza interno gamba L | 88 | |||||||||||||
| Lunghezza interno gamba XL | 93 |
Pantaloni Femminili: Misure (cm, tolleranza ±1%)
| TAGLIE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita (ad elastico teso) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
| Circonferenza bacino | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
| Metà larghezza ginocchio (misurata all’altezza del taglio posteriore) | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
| Metà larghezza fondo gamba | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 24,5 |
| Lunghezza totale esterno gamba (cintura compresa) C | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | 99,5 | 100 | 100,5 | 101 | 101,5 | 102 | 102,5 | 103 |
| Lunghezza totale esterno gamba (cintura compresa) R | 102,5 | 103 | 103,5 | 104 | 104,5 | 105 | 105,5 | 106 | 106,5 | 107 | 107,5 | 108 |
| Lunghezza totale esterno gamba (cintura compresa) L | 107,5 | 108 | 108,5 | 109 | 109,5 | 110 | 110,5 | 111 | 111,5 | 112 | 112,5 | 113 |
| Lunghezza totale esterno gamba (cintura compresa) XL | 112,5 | 113 | 113,5 | 114 | 114,5 | 115 | 115,5 | 116 | 116,5 | 117 | 117,5 | 118 |
| Lunghezza interno gamba C | 74 | |||||||||||
| Lunghezza interno gamba R | 79 | |||||||||||
| Lunghezza interno gamba L | 84 | |||||||||||
| Lunghezza interno gamba XL | 89 |
Lo stesso rigore si applica ai componenti minori. Anche la cerniera lampo è definita nei minimi termini, dal materiale del cursore alla densità dei denti.
Caratteristiche Tecniche Chiusura Lampo
| Componente | Composizione | Caratteristiche/Specifiche |
|---|---|---|
| Spirale | N/A | 7 mm |
| Colore | In tono con il tessuto principale | N/A |
| Larghezza prodotto finito | N/A | 32mm ± 2mm |
| Nastri | 100% poliestere | Larghezza totale ≥ ~ 17 mm |
| Catena | 100% poliestere | Larghezza: 6,4 mm ± 0,002 mm; Spessore: ~ 2,6 mm ± 0,0005 mm; Denti: ≥ 60 ogni 100 mm |
| Cursore | Zama | Autobloccante; Finitura: elettrostatica o galvanica |
| Tiretto | Materiale e verniciatura analogo al cursore | N/A |
| Fermi finali | Alluminio o polimero | Rifinitura in tono con il colore della catena |
Le specifiche tecniche non si fermano ai materiali. I capitolati richiamano anche i Criteri Ambientali Minimi e certificazioni di prodotto come OEKO-TEX, oltre a prove di laboratorio che precedono il collaudo della fornitura. Il collaudo verifica, tra le altre cose, la corrispondenza al campione ufficiale: è la ragione per cui un capo apparentemente identico ma non fornito dall’amministrazione non è ammesso.
Come si sono evolute le divise nel tempo
La storia dell’istituzione e quella del Paese possono essere lette anche attraverso le uniformi adottate nel tempo: caratteristiche materiali, stilistiche e tecniche raccontano l’epoca in cui sono state introdotte. Le raccolte ufficiali coprono l’abbigliamento della Pubblica Sicurezza dall’Ottocento a oggi.
Detto questo, le fonti raccolte non offrono una cronologia dettagliata e verificata dei cambiamenti. Colori, tessuti, capi e date di introduzione non vanno presentati come dati accertati senza un riscontro ufficiale aggiornato, e le descrizioni storiche puntuali restano fuori da questa pagina proprio per questo motivo.
Chi vuole ricostruire l’evoluzione della Divisa Storica ha una strada precisa: normative, pubblicazioni e archivi ufficiali della Polizia di Stato. È più lento che leggere una sintesi, ma è l’unico percorso che regge in un contesto concorsuale o di rappresentanza istituzionale.
Il passo successivo, se stai preparando un concorso, è concreto: apri il bando, individua l’atto che richiama l’art. 18 comma 7 e verifica su quella fonte come il criterio si applica al tuo profilo. Per tutto il resto, dalle configurazioni ai capi, fa testo il regolamento vigente pubblicato dall’amministrazione.

Domande frequenti
Come si chiama la divisa dei poliziotti?
Le fonti ufficiali usano sia «divisa» sia «uniforme» per indicare il segno di appartenenza e l’abbigliamento di servizio. Non esiste però, nel materiale consultabile, una denominazione unica valida per ogni situazione: nomi e configurazioni aggiornate vanno verificati sul regolamento vigente e sulle pagine ufficiali.
Qual è la differenza tra divisa e uniforme della Polizia?
I due termini sono impiegati per riferirsi allo stesso abbigliamento istituzionale e al suo significato di appartenenza. Non viene stabilita una distinzione normativa autonoma tra «divisa» e «uniforme»: per gli aspetti regolamentari occorre fare riferimento all’atto vigente e alle fonti ufficiali.
Qual è il nuovo abbigliamento della Polizia di Stato?
Non è possibile descrivere un nuovo abbigliamento generale sulla base delle fonti raccolte. Modifiche e nuovi capi vanno verificati sul regolamento vigente e sulle pagine ufficiali. Una novità documentata in un contesto specifico non va trasformata in una regola valida per tutta l’amministrazione civile.
Quali sono i colori della divisa della Polizia di Stato?
Le fonti raccolte non consentono di fornire un elenco verificato dei colori dell’uniforme. Per non riportare dati non confermati, la verifica va fatta sul regolamento vigente e sulla documentazione ufficiale della Polizia di Stato.
Come è la divisa dei poliziotti?
Il limite è documentale: per una risposta affidabile si rimanda al regolamento vigente e alle pagine ufficiali, senza costruire gallerie di modelli.
Quali sono le uniformi ufficiali della Polizia di Stato?
Il materiale raccolto non verifica in modo sufficiente la configurazione aggiornata delle categorie ufficiali. Per sapere quali configurazioni siano previste, e con quali denominazioni, occorre consultare il regolamento vigente e i documenti ufficiali.
Quale regolamento disciplina la divisa della Polizia di Stato?
La legge 1° aprile 1981 n. 121, all’art. 30, comma 2, prevede che il Ministro dell’Interno determini con decreto le caratteristiche delle divise e i criteri generali sull’obbligo e sulle modalità d’uso. Il contenuto vigente va verificato sull’atto applicabile, sui regolamenti e sulle pagine ufficiali.
Quando entra in vigore l’abbigliamento estivo della Polizia di Stato?
Le fonti raccolte non stabiliscono una data generale verificata per l’entrata in vigore dell’abbigliamento stagionale. Se prevista, va controllata nel regolamento vigente o in una comunicazione ufficiale, senza dedurla da descrizioni non aggiornate.
I tatuaggi possono escludere dal concorso nella Polizia di Stato?
Sì, e il criterio è duplice. L’esclusione opera se i tatuaggi sono visibili in tutto o in parte con l’uniforme, oppure se, per sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti, indice di alterazioni della personalità o non conformi al decoro. La disposizione va citata come art. 18 comma 7 e l’atto specifico va identificato sulla fonte ufficiale.
Le soglie visive dell’art. 63 del D.M. 168/2022 valgono per tutti i candidati?
No. Le soglie visive dell’art. 63 del D.M. 168/2022 valgono esclusivamente per la Banda musicale della Polizia di Stato e non vanno estese ad altri candidati o profili. Il loro ambito di applicazione deve essere verificato sulla fonte ufficiale.
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