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Cause di inidoneità Polizia di Stato: guida agli esiti negativi

Cause di inidoneità Polizia di Stato: accertamenti psico-fisici, efficienza fisica, attitudine, tatuaggi e Tabella 1. Cosa comporta un giudizio negativo.

Chi sta per affrontare gli accertamenti di un concorso della Polizia di Stato si pone quasi sempre la stessa domanda: che cosa può portare a un giudizio di non idoneità. La risposta non è un elenco unico, perché gli esiti negativi possono maturare in tre momenti distinti della selezione.

Questa guida spiega dove nasce la non idoneità, quali criteri applica la commissione medica e quali effetti produce un giudizio negativo sulla procedura concorsuale. Non tratta i requisiti preliminari di ammissione, che vengono verificati prima, né i valori soglia delle singole prove, che appartengono ad approfondimenti dedicati.

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Tre accertamenti, tre modi di essere dichiarato non idoneo

La procedura selettiva distingue tre aree di valutazione: gli accertamenti psico-fisici, le prove di efficienza fisica e gli accertamenti attitudinali. Sono momenti separati, con commissioni e criteri propri.

Il punto decisivo è l’effetto: la non idoneità dichiarata in uno di questi tre ambiti comporta l’estromissione dalla procedura concorsuale e opera in modo autonomo rispetto agli altri esiti. Non esiste compensazione. Un candidato che supera brillantemente le prove atletiche resta escluso se l’accertamento psico-fisico dà esito negativo, e viceversa.

Questa autonomia spiega perché sia sbagliato ragionare per “punteggio complessivo di salute”. Ogni accertamento risponde a una domanda diversa, e ciascuna risposta negativa chiude il concorso.

Vale anche la distinzione temporale. Il mancato superamento di una o più prove di efficienza fisica determina la non idoneità prima ancora che si arrivi alla valutazione psico-fisica o attitudinale, senza confondersi con esse.

L’accertamento psico-fisico dell’art. 24, comma 6, del d.m. 168/2022

L’accertamento delle condizioni psico-fisiche è disciplinato dall’art. 24, comma 6, del d.m. 168/2022. Comprende tre componenti: un esame clinico generale, una valutazione psichica e l’esecuzione di accertamenti strumentali e di laboratorio.

L’obiettivo non è certificare una generica buona salute. Serve a verificare la capacità e l’efficienza del candidato nello svolgimento dei servizi d’istituto, senza che questo comporti danni alla propria salute o pericolo per terzi. È una valutazione calibrata sulle esigenze concrete del ruolo, non un check-up.

Nella pratica, la Polizia di Stato descrive una visita articolata davanti alla commissione medica, preceduta dalla compilazione del frontespizio della scheda medica con dati anagrafici e notizie anamnestiche. La visita comprende raccolta anamnestica, rilievi antropometrici ed esame obiettivo generale, esame del visus naturale e corretto e del senso cromatico, esami di laboratorio su campione di urina per la ricerca di sostanze stupefacenti o psicotrope, esame bioimpedenziometrico, esame dinamometrico e valutazione psicologica o psichiatrica con batteria testologica e colloquio clinico.

La sequenza di questi passaggi non è fissa: viene determinata a discrezione del presidente della commissione medica, secondo le esigenze organizzative del momento. La bioimpedenziometria serve a misurare la composizione corporea, mentre l’handgrip test valuta la forza di presa con il dinamometro.

Il certificato anamnestico, da compilare a cura dell’interessato e del medico di fiducia ai sensi dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha un ruolo pratico importante. Consente alla commissione di considerare condizioni pregresse o attuali: patologie cardiocircolatorie, diabete, patologie di tiroide, surreni, pancreas e ipofisi, turbe psichiche già note, patologie neurologiche, crisi epilettiche o convulsioni, uso di farmaci psicotropi, uso di sostanze stupefacenti, malattie del sangue, dell’apparato urogenitale e dell’apparato visivo.

La Tabella 1: il quadro di riferimento delle cause di non idoneità

Il riferimento normativo per le cause di non idoneità fisica e psichica è la Tabella 1 del d.m. 30 giugno 2003, n. 198, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e riportata dal Ministero dell’Interno. Elenca quindici voci, dalle sindromi da immunodeficienza croniche fino a una clausola di chiusura sulle imperfezioni concorrenti.

Leggerla per intero è utile per capire la logica del legislatore: quasi nessuna voce indica una patologia in sé, ma il suo grado di incidenza funzionale o estetica.

N. Cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato
1. Le sindromi da immunodeficienza croniche e loro complicanze.
2. Le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili: a) le alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche; b) tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme.
3. Le infermità ed imperfezioni degli organi del capo: a) alterazioni morfologiche congenite o acquisite delle ossa del cranio che determinano deformità o disturbi funzionali; b) le malformazioni e malattie della bocca, ad incidenza funzionale ed estetica in particolare le malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell’armonia del volto; disfonie; c) le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, delle ghiandole e delle vie lacrimali, dell’orbita, del bulbo oculare e degli annessi, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di disturbi funzionali; disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; il glaucoma e le disfunzioni dell’idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; l’emeralopia; retinopati e degenerative; esiti di interventi per correzione delle ametropie comportanti deficit della capacità visiva; d) stenosi e poliposi nasale anche monolaterale; sinusopatie croniche; e) le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell’orecchio esterno, dell’orecchio medio, dell’orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di disturbi funzionali; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale; perforazione timpanica; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con un soglia audiometrica media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz superiore a 30 decibel dall’orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche; le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di disturbi funzionali.
4. Le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche e malattie croniche pleuropolmonari; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell’apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi allergopatie anche in fase aclinica o di devianza ematochimica; dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.
5. Le infermità ed imperfezioni dell’apparato cardio-circolatorio: a) malattie dell’endocardio, del miocardio, del pericardio; b) disturbi del ritmo e della conduzione dello stimolo a possibile incidenza sulla emodinamica. Ipertensione arteriosa; c) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose; d) le altre patologie delle arterie, dei capillari, dei vasi e dei gangli linfatici e i loro esiti a rilevanza trofica e funzionale, varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose.
6. Le infermità ed imperfezioni dell’apparato digerente e dell’addome: a) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono disturbi funzionali; b) le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano disturbi funzionali; c) le ernie viscerali; d) la splenectomia a possibile incidenza sulla crasi ematica.
7. Le infermità ed imperfezioni dell’apparato osteo-articolare emuscolare: le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell’apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di dismorfismi o alterazioni della meccanica articolare.
8. Le imperfezioni ed infermità dell’apparato neuro-psichico: a) patologie neurologiche: patologie del sistema nervoso centrale, periferico e autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale, epilessia anche pregressa, miopatie a rilevante impegno funzionale; b) disturbi mentali: disturbi mentali dovuti a malattie mediche generali. Disturbi d’ansia attuali o pregressi; disturbi somatoformi e da conversione attuali o pregressi; disturbi fittizi e da simulazione attuali o pregressi; schizofrenia ed altri disturbi psicotici attuali o pregressi; disturbi dell’umore attuali o pregressi; disturbi dissociativi attuali o pregressi; disturbi sessuali e disturbi dell’identità di genere attuali o pregressi; disturbi del sonno attuali o pregressi; ritardo mentale; disturbi datic; disturbi dell’adattamento; problemi relazionali a rilevanza clinica; disturbi di personalità; disturbi del controllo degli impulsi attuali o pregressi; disturbi della condotta alimentare attuali o pregressi.
9. Uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi.
10. Le infermità ed imperfezioni dell’apparato uro-genitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell’uretere, della vescica e dell’uretra che sono causa di alterazioni funzionali, le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell’apparato genitale maschile e femminile che sono causa di rilevante alterazione funzionale.
11. Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario congenite o acquisite di apprezzabile entità.
12. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine.
13. Neoplasie: a) i tumori maligni (ad evoluzione incerta o sfavorevole); b) i tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano alterazioni strutturali o funzionali.
14. Le malattie da agenti infettivi e da parassiti: le malattie da agenti infettivi e da parassiti ed i loro esiti che siano causa di disturbi funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica e che abbiano caratteristiche di cronicità o di evolutività.
15. Altre cause di non idoneità: il complesso di imperfezioni o infermita’ che, specificate o non nell’elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato.

Tre voci meritano attenzione particolare, perché sono quelle che generano più dubbi tra i candidati. La n. 8 comprende sia le patologie neurologiche, con menzione esplicita dell’epilessia anche pregressa, sia i disturbi mentali, elencati in modo dettagliato e spesso nella doppia formula “attuali o pregressi”. La n. 9 riguarda l’uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive e l’abuso di alcool, attuali o pregressi: è coerente con l’esame di laboratorio su campione di urina previsto in sede di visita.

L’ultima voce, la n. 15, introduce un criterio diverso dagli altri. Un complesso di imperfezioni o infermità che, prese singolarmente, non raggiungono il grado richiesto per la non idoneità può comunque portare all’esclusione se, concorrendo tra loro, rende il soggetto palesemente non idoneo al servizio. È la ragione per cui il giudizio della commissione è sempre complessivo e non una somma di caselle spuntate.

Sul fronte visivo, il quadro normativo del D.M. 198/2003 e la documentazione del Ministero dell’Interno indicano, per i ruoli di ispettori e commissari, un visus corretto pari a 10/10 per occhio con una correzione massima di 3 diottrie.

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Tatuaggi: il doppio criterio dell’art. 18, comma 7

I tatuaggi sono tra i temi più discussi dai candidati, e il criterio applicato è duplice.

Il primo criterio riguarda la visibilità. Un candidato è considerato non idoneo se i tatuaggi risultano visibili, in tutto o anche solo in parte, indossando l’uniforme. Qui non conta il contenuto: la sola visibilità è sufficiente a fondare il giudizio negativo.

Il secondo criterio opera indipendentemente dalla visibilità. L’art. 18, comma 7, considera escludenti i tatuaggi che, per sede, estensione, natura o contenuto, risultino deturpanti, indice di alterazioni della personalità oppure non conformi al decoro.

La stessa logica compare nella Tabella 1 del d.m. 198/2003, alla voce n. 2, lettera b), che parla di tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme o che, per sede o natura, siano deturpanti o per contenuto indice di personalità abnorme. Per le Forze Armate, l’art. 582, comma 1, lettera b), del D.P.R. 90/2010 riprende un criterio analogo, includendo tra le cause di inidoneità i tatuaggi deturpanti per sede o natura o indice di personalità abnorme per il loro contenuto.

Un dato pratico: uno studio legale specializzato in ricorsi per i concorsi delle forze di polizia segnala che i tatuaggi sono statisticamente una delle cause più frequenti di esclusione, e che l’applicazione di queste regole genera spesso contenzioso. La ragione della norma è la tutela dell’immagine, del decoro e della neutralità delle divise istituzionali.

Statura abolita, parametri corporei ancora valutati

Un equivoco ricorrente riguarda l’altezza. La statura minima è stata abolita dalla Legge 12 gennaio 2015, n. 2, quindi non costituisce più di per sé una causa di esclusione.

Restano però validi i requisiti relativi ai parametri corporei, richiamati dall’art. 1 del D.P.R. 207/2015 e in precedenza indicati nel suo Allegato A. Sono questi parametri, e non più la statura, a definire i limiti accettabili sotto il profilo della composizione corporea e della massa metabolicamente attiva.

La misurazione avviene con l’esame bioimpedenziometrico. Sul piano dei valori, la documentazione della Polizia di Stato relativa al concorso per commissari indica per i candidati uomini un limite massimo di massa grassa del 22%, con un minimo del 7%, mentre per le candidate il limite massimo è fissato al 28%, con un minimo del 12%.

Va aggiunta una cautela. Alcuni studi legali attivi nel contenzioso sui concorsi sostengono che la bioimpedenziometria, essendo un metodo indiretto, possa risentire di variabili transitorie come idratazione, stress, sudorazione e temperatura ambientale, con possibile sovrastima della massa grassa, e invocano l’applicazione di margini di tolleranza strumentale. Si tratta di argomenti difensivi sostenuti in sede di ricorso, non di criteri fissati dalla normativa.

I valori e la descrizione tecnica completa dei parametri corporei sono trattati nella pagina dedicata all’altezza minima e ai parametri fisici.

La non idoneità all’efficienza fisica

L’efficienza fisica è un pilastro autonomo della selezione. I candidati devono dimostrare un adeguato livello di prestanza, verificato attraverso specifiche prove atletiche che misurano forza, resistenza e agilità.

Il meccanismo è semplice: il mancato superamento anche di una sola di queste prove comporta la non idoneità al concorso. Non c’è una media tra le prove che permetta di recuperare un risultato insufficiente.

Questo esito resta distinto dagli accertamenti psico-fisici. Un candidato può essere fisicamente in ottima forma e risultare comunque non idoneo in sede di visita medica, o al contrario superare la visita e fermarsi sulle prove atletiche.

Le tre prove atletiche previste e i relativi valori soglia sono descritti nella pagina dedicata alle prove fisiche della Polizia di Stato.

La non idoneità attitudinale

L’accertamento attitudinale valuta le predisposizioni caratteriali, comportamentali e psicologiche del candidato, verificandone l’aderenza ai valori e alle esigenze del servizio di Polizia. Si svolge tramite test psico-attitudinali e colloqui con commissioni specializzate.

La non idoneità attitudinale si verifica quando il profilo psicologico non è ritenuto compatibile con le funzioni di un agente di Polizia, per incompatibilità caratteriali o per mancanza delle qualità necessarie a un servizio efficace e responsabile.

Il d.m. 30 giugno 2003, n. 198 organizza i requisiti attitudinali distinguendoli per ruolo: agenti e assistenti, ispettori, commissari e ruolo direttivo speciale, oltre ai ruoli tecnico-scientifici, tecnici e sanitari. In tutti i casi la valutazione si articola su quattro ambiti ricorrenti.

Il primo è il livello evolutivo, inteso come integrazione della personalità, capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, fiducia in sé, capacità critica e autocritica, assunzione di responsabilità. Per gli ispettori entra in gioco la capacità di assumere autonome iniziative e ruoli decisionali in situazioni di media complessità; per i commissari, una accentuata capacità di valutazione e giudizio unita a un ampio patrimonio socio-culturale.

Il secondo è il controllo emotivo: la capacità di contenere le proprie reazioni comportamentali davanti a stimoli emotigeni imprevisti o inusuali, la coordinazione psico-motoria sotto stress, la rapida stabilizzazione dell’umore.

Il terzo è la capacità intellettiva, misurata sulla possibilità di affrontare le situazioni problematiche proprie del ruolo con soluzioni appropriate, sostenute da percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione adeguate.

Il quarto è la socialità: disinvoltura nei rapporti interpersonali, capacità di integrarsi nel gruppo, adattamento a contesti di lavoro formalmente organizzati sulla base della motivazione e del senso del dovere.

Chi ha lavorato come psicologo selettore osserva che l’immaturità è tra le cause più frequenti di esito negativo, e che non si tratta solo di età anagrafica: pesano l’atteggiamento impostato, le risposte imparate a memoria e un’immagine idealizzata della divisa, poco ancorata alla realtà concreta del ruolo. Come ricorda lo stesso professionista, non serve essere estroversi per risultare idonei.

La descrizione della batteria dei test è affrontata nella pagina dedicata ai test psicoattitudinali.

Che cosa comporta il giudizio negativo e quali sono i suoi limiti

Il giudizio di non idoneità in una delle fasi previste determina l’immediata estromissione del candidato dalla procedura concorsuale.

Sul piano della tutela, il principio consolidato è restrittivo. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2829/2021, ha affermato che il giudizio di inidoneità psico-fisica e attitudinale espresso in occasione dei reclutamenti nelle Forze armate e di polizia non è ripetibile.

Non è ripetibile il giudizio di inidoneità psico-fisica e attitudinale espresso in occasione dei reclutamenti nelle Forze armate e di polizia.

Il giudizio resta sindacabile solo se il candidato escluso prova, in primo grado, la specifica violazione di particolari disposizioni che disciplinano la fase degli accertamenti oppure il malfunzionamento dell’apparecchiatura tecnica impiegata. La contestazione, in altri termini, non riapre il merito clinico: riguarda il procedimento.

Su questa linea, gli studi legali che si occupano di ricorsi indicano come profili contestabili i giudizi non adeguatamente motivati, la mancata considerazione della documentazione sanitaria prodotta, le incongruenze tra accertamenti eseguiti e verbale finale e le valutazioni fondate su parametri non correttamente applicati.

Che cosa non si può sapere prima della selezione

Molti aspetti degli accertamenti non sono prevedibili in anticipo, ed è onesto dirlo. L’esito dipende da esami specifici svolti durante la selezione e da un giudizio complessivo espresso dalla commissione.

Non esiste un elenco esaustivo e universalmente codificato delle patologie che comportano la non idoneità in ogni situazione. Alcune soglie, come quelle visive previste per categorie particolari, non hanno applicazione generale. E le descrizioni tecniche di procedure come la bioimpedenziometria o la misurazione dinamometrica appartengono a documentazione specialistica.

Il passo concreto più utile, prima degli accertamenti, è preparare con il proprio medico di fiducia un certificato anamnestico completo e coerente, raccogliere la documentazione sanitaria relativa a condizioni pregresse e verificare in anticipo la posizione di eventuali tatuaggi rispetto all’uniforme. Sono gli unici elementi su cui il candidato può davvero intervenire prima del giorno della visita.

Domande frequenti

Quali sono le cause di non idoneità per la Polizia di Stato?

Gli esiti negativi possono riguardare l’accertamento psico-fisico, l’efficienza fisica oppure l’attitudine. Ciascuna di queste valutazioni è autonomamente eliminatoria. Si tratta di esiti degli accertamenti, non dei requisiti preliminari di ammissione, che vengono verificati in una fase precedente.

Cosa significa «articolo 24 Polizia di Stato non idoneo»?

Il riferimento è all’accertamento psico-fisico previsto dall’art. 24, comma 6, del d.m. 168/2022, che comprende esame clinico, valutazione psichica e accertamenti strumentali e di laboratorio. Un giudizio negativo su questo accertamento determina la non idoneità.

Cosa stabilisce l’articolo 24 del concorso per la Polizia?

L’art. 24, comma 6, individua la struttura dell’accertamento psico-fisico: esame clinico, valutazione psichica e accertamenti strumentali e di laboratorio. Non riguarda invece le prove atletiche né la batteria attitudinale, che seguono discipline proprie.

Cosa significa «non idoneo alla divisa» secondo l’articolo 11?

Non risulta un criterio autonomo di non idoneità attribuito a un articolo 11. Gli esiti negativi dipendono dai tre accertamenti previsti e, per i tatuaggi, dal doppio criterio dell’art. 18, comma 7.

Quali sono le principali cause di esclusione dai concorsi pubblici?

Per la Polizia di Stato l’esclusione può derivare dalla non idoneità psico-fisica, dal mancato superamento dell’efficienza fisica o dalla non idoneità attitudinale. Sono esiti che maturano durante gli accertamenti e non vanno confusi con i requisiti di ammissione valutati prima.

Quali sono le cause di inidoneità al servizio militare?

La domanda copre un ambito più ampio. Per la Polizia di Stato rilevano esclusivamente gli esiti degli accertamenti psico-fisici, delle prove di efficienza fisica e della valutazione attitudinale, con il quadro della Tabella 1 del d.m. 198/2003 come riferimento normativo.

I tatuaggi possono causare la non idoneità nella Polizia di Stato?

Sì. L’art. 18, comma 7, prevede la non idoneità quando il tatuaggio è visibile, anche solo in parte, indossando l’uniforme, oppure quando, per sede, estensione, natura o contenuto, risulta deturpante, indice di alterazioni della personalità o non conforme al decoro.

La non idoneità a uno degli accertamenti è automaticamente eliminatoria?

Sì. L’esito negativo di un accertamento è autonomamente eliminatorio e comporta l’estromissione dalla procedura concorsuale. Non idoneità all’efficienza fisica, psico-fisica e attitudinale sono esiti distinti, ma ciascuno basta a interrompere il concorso.

La statura minima è ancora una causa di non idoneità?

No, è stata abolita dalla legge 12 gennaio 2015, n. 2. Restano però da considerare i parametri corporei richiamati dal D.P.R. 207/2015, i cui dettagli sono trattati nella pagina dedicata all’altezza minima.

Si può sapere in anticipo se si sarà dichiarati non idonei?

Non con certezza. L’esito dipende dagli esami svolti durante la selezione e dalla valutazione complessiva della commissione medica, quindi non può essere previsto sulla base delle sole informazioni generali.

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